L’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici (e relativi sistemi di accumulo anche non contestuale) gode della detrazione del 110% a condizione che la stessa venga eseguita unitamente ad uno degli interventi di riqualificazione energetica o di miglioramento sismico di cui ai commi da 1 bis a 1 septies dell’articolo 16 D.L. 63/2013 (condizione che gli edifici non siano ubicati in zona sismica 4) e che l’energia non autoconsumata sia ceduta in favore del Gestore Servizi Energetici. La detrazione spetta fino ad un ammontare complessivo non superiore ad euro 48.000 (e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni KW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico). Non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa regionale, nazionale ed europea. Le spese agevolate sono quelle sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021; ripartite in cinque rate annuali di pari importo, con possibilità di optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione ad altri soggetti oppure per uno sconto in fattura di ammontare pari alla detrazione (il fornitore potrà recuperare la somma sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione). L’agevolazione può essere goduta da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa arti o professioni; da condomini; da istituti autonomi case popolari; dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa. Rientrano nella detrazione anche le spese relative al rilascio di attestazioni, asseverazioni, visti di conformità richieste per l’intervento stesso anche relativamente alle operazioni di cessione del credito o sconto su fattura.
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