A partire da mercoledì 25 agosto ed entro il 30 settembre potranno essere presentate le domande di esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni Inps e alle Casse previdenziali autonome, introdotto dalle legge n. 178/2020 (Bilancio 2021).
Con la circolare n. 124 del 6 agosto 2021 (Clicca QUI per leggere la Circolare completa) l’INPS ha fornito le indicazioni in ordine all’ambito di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha previsto, per l’anno 2021, l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali autonome.
Si ricorda che l’esonero fino a 3mila euro spetta ai lavoratori che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50mila euro e abbiano subito un calo del fatturato nel 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019.
L’esonero potrà essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.