Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 4 del 10 novembre 2022, ha approvato il c.d. Decreto Aiuti-quater, che, tra le altre disposizioni, innalza il tetto dell’esenzione fiscale dei fringe benefit aziendali. Nel Decreto Aiuti quater è stato previsto che la soglia di fringe benefit erogabili ai lavoratori entro il 12 gennaio 2023 aumenti da 600 euro a 3.000 euro.
I fringe benefit, che possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam, resteranno esenti da contribuzione e imposizione fiscale fino alla nuova soglia di 3.000 euro per il solo anno 2022.
Qualora il rapporto di lavoro si interrompa prima della fine dell’anno solare e il dipendente inizi, nel corso del medesimo periodo d’imposta, un altro rapporto di lavoro, è necessario, ai fini del computo del limite, considerare anche i fringe benefit eventualmente concessi dal precedente datore di lavoro, dal momento che i lassi temporali associati ai due distinti rapporti di lavoro costituiscono un unico periodo d’imposta.
Si ricorda che i fringe benefit sono le erogazioni in natura sotto forma di beni e servizi (auto aziendale, cellulare, nido aziendale) o anche buoni/voucher rappresentativi (ad esempio: buoni carburante o buoni spesa) che l’azienda decide di assicurare ai dipendenti come premio ad personam e incentivo alla fidelizzazione.
In più, per quanto riguarda i dipendenti, sono compresi anche i percettori di reddito da lavoro assimilato a quello da lavoro dipendente, ovvero:
- collaboratori tipo CO.CO.CO, amministratori, lavoratori autonomi occasionali;
- altri soggetti percettori di redditi di lavoro assimilato, come per esempio i tirocinanti.
Non ci sono limiti di reddito per erogare i Fringe benefit di cui sopra.
Nel caso sia stata assegnata l’auto aziendale al dipendente a uso promiscuo: se il valore determinato dalle tabelle ACI, quale fringe benefit annuo risulta inferiore alla nuova soglia, in questo caso al lavoratore verranno conguagliati, a suo favore, le imposte e i contributi trattenuti in corso del periodo d’imposta.