Nel corso del 2022 sono state ampiamente illustrate le novità del Decreto n. 237 del 2 settembre 2021-Antincendio, riguardante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81” attraverso le Circolari ANDI n. 80 del 15 luglio 2022 (Vedi QUI) e n. 93 del 1° settembre 2022 (Vedi QUI).
In considerazione dell’avvicinarsi del 2 aprile 2023 che vedrà la conclusione della “finestra di validità” che il decreto ha previsto all’art. 7 comma 1 per lo svolgimento dei corsi già programmati entro il 3 ottobre 2022, si ricorda qui di seguito la motivazione per la quale i Formatori ANDI 81/08 non potranno più occuparsi di formazione e aggiornamento in materia di prevenzione e protezione antincendio.
All’art. 6, infatti, del suddetto Decreto viene sancito che “…si ritengono qualificati i docenti che possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di quattrocento ore all’anno di docenza”. Il requisito delle 400 ore risulta impossibile da raggiungere con la conseguenza che ANDI non potrà più gestire direttamente tale formazione.
Si raccomanda, quindi, di valutare attentamente questa opportunità che permette di adempiere all’obbligo formativo antincendio ancora in ambito associativo in modo semplice e poco oneroso per i prossimi 5 anni solo entro il 02 aprile 2023.
Si ricorda, inoltre, che tutti coloro che hanno scelto di non approfittare del corso di formazione antincendio promosso da ANDI nei termini di legge, e che hanno frequentato il corso di formazione da più di 5 anni hanno comunque l’obbligo di conseguire il necessario aggiornamento, con i nuovi criteri, entro e non oltre il 2 ottobre 2023 (art. 7 comma 2 del Decreto).