Per tutte le fatture elettroniche emesse nel 2018 l’imposta di bollo “assolta virtualmente” dovrà essere versata attraverso modello F24 con il codice tributo 2501 entro la data del 30 aprile 2019.
Per quanto invece riguarda le fatture elettroniche emesse nel 2019, l’Agenzia delle Entrate, sulla base delle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio, riporta il dato nelle aree riservate dei vari contribuenti; il pagamento del bollo potrà avvenire mediante addebito sul Conto Corrente bancario o postale mediante il servizio presente nell’area riservata o alternativamente mediante il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate stessa (per codici tributi vedasi risoluzione Agenzia delle Entrate n.42/E allegata). La scadenza per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2019 scadrà il 23 aprile p.v, cadendo il 20 aprile (data di effettiva scadenza) di sabato.
Nella procedura online il sistema inserisce automaticamente tutti i dati utili. In alternativa per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche a partire dal 1° gennaio 2019, il contribuente deve indicare il codice tributo di riferimento tra quelli che l’Agenzia delle Entrate ha istituito con la risoluzione numero 42/E:
- 2521: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014;
- 2522: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014;
- 2523: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014;
- 2524: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014;
- 2525: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – SANZIONI;
- 2526: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – INTERESSI.
La risoluzione riporta anche le istruzioni per la compilazione del modello F24, i codici tributo devono essere inseriti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, specificando l’anno di riferimento.
Purtroppo, a oggi, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, non è ancora presente alcuna informazione nelle aree riservate dei singoli contribuenti; ci si augura che al più presto vengano rese note le informazioni necessarie per permettere agli utenti di assolvere all’obbligo.