Risposta a interpello all’Agenzia delle Entrate n. 581 del 8 settembre 2021 – Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Indebita percezione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.
La suddetta risposta a interpello fornita dall’Amministrazione Finanziaria – analoga a quella resa con Risposta a interpello n. 617 del 20 settembre 2021 – afferisce alle modalità di restituzione del contributo a fondo perduto nel caso esso sia stato indebitamente percepito a causa di obiettive incertezze sull’applicazione della norma.
Il caso posto dall’istante riguarda l’errato calcolo del volume del fatturato 2019 – grandezza di riferimento per la verifica del diritto a percepire il contributo a fondo perduto e del calcolo del relativo ammontare –poiché, ai fini di tale computo, era stato considerato il valore derivante dall’estromissione dai beni aziendali di un immobile strumentale, fattispecie inclusa nel campo di applicazione dell’iva e, quindi, nella stessa nozione di “fatturato”.
Successivamente alla ricezione del contributo, tuttavia, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/e del 14 maggio 2021, precisava che “il valore derivante dall’estromissione dell’immobile strumentale dai beni dell’impresa seppure incluso nel campo di applicazione ai fini Iva tale cessione di bene ammortizzabile non è riconducibile alla nozione di fatturato di cui al comma 4, dell’articolo 1 del decreto sostegni, pertanto non deve essere incluso dal calcolo del fatturato del 2019”. Di conseguenza, il contribuente si rendeva conto di aver percepito indebitamente il contributo a fondo perduto. Per tali ragioni lo stesso, tramite istanza di interpello, chiedeva all’Agenzia delle Entrate di poter riversare il contributo indebitamente incassato e i relativi interessi nel frattempo maturati, ma senza l’imputazione delle sanzioni.
In merito, la risposta dell’Agenzia è particolarmente interessante, poiché vengono riconosciute le ragioni dell’istante, facendo riferimento a uno dei principi stabiliti dallo Statuto del Contribuente, ovvero che “le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria” (articolo 10, comma 3 della legge n. 212 del 2000). Tale principio, osserva l’Agenzia, è stato specificamente richiamato anche dalla Circolare della stessa Agenzia delle Entrate n. 25/e del 2020, che, sinteticamente, dispone:
- che, proprio in forza del suddetto principio, le sanzioni non sono dovuti nei casi in cui il contribuente, che abbia già fruito del contributo a fondo perduto, apprenda di avere assunto un comportamento non coerente con i chiarimenti forniti con un successivo documento di prassi;
- che in tal caso, il contribuente sarà tenuto a restituire tempestivamente il contributo percepito e i relativi interessi, mediante versamento tramite modello F24, utilizzando gli appositi codici tributo.
Andrea Dili
Dottore Commercialista