L’agenzia delle entrate, attraverso la circolare 15 E del 13 giugno 2020 ha fornito dei chiarimenti in ambito dell’art. 25 sul contributo a fondo perduto previsto nel Decreto Rilancio. In cosa consistono?
Il fondo perduto è una misura di sostegno all’impresa e all’economia ed è stato riconosciuto a favore dei soggetti quali attività d’impresa e lavoro autonomo. Da questo contributo sono stati esclusi gli esercenti arti e professioni iscritti agli enti di diritto privato di previdenza sociale obbligatoria (di cui decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103), ma il contributo è previsto per le società tra professionisti. Nonostante i professionisti abbiamo quindi usufruito del bonus rilasciato dalle casse di professione, le società tra professionisti possono preparare la pratica per ottenere il contributo a fondo perduto poiché il reddito delle stesse si qualifica come reddito d’impresa. Per ottenere il contributo il fatturato nel periodo d’imposta precedente non deve superare i 5 milioni di euro e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore dei 2/3 del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per quanto riguarda la natura del contributo si riferisce ad un contributo in conto esercizio e non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi. I soggetti interessati devono presentare la domanda esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza di tutti i requisiti.
Domani scade il termine per il pagamento della nuova Imu. Cosa è cambiato?
Sono chiamati al pagamento dell’imposta i titolari del diritto di proprietà e di altro diritto reale di godimento e il locatario di beni immobili in leasing. La differenza sostanziale rispetto agli anni precedenti è che è stata abolita la Tasi a partire dal 1 gennaio 2020 e quindi è prevista un’unica forma di prelievo sul patrimonio immobiliare. Solo per l’anno d’imposta 2020 il meccanismo per calcolare l’acconto sarà diverso perché l’Imu si paga sull’anno in corso ed è divisa in acconto e saldo: la prima rata da versare entro il 16 giugno (ad esclusione dei comuni che decideranno per una proroga), è data dalla metà di quanto versato a titolo di Imu e Tasi nell’anno 2019 utilizzando il codice tributo dell’Imu. L’abolizione della Tasi quindi comporterà che l’ammontare intero dell’imposta ricadrà sul proprietario dell’immobile, il detentore dell’immobile (ad esempio l’affittuario) quindi non dovrà più concorrere al pagamento.