Per rendere effettive le modifiche introdotte dalla riforma sulle lauree abilitanti, la legge n. 163, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 276 del 19 novembre, prevede l’approvazione di una serie di decreti attuativi.
Il primo decreto, che il Ministero dell’Università dovrà adottare entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge (fissata al 4 dicembre), adeguerà le classi di laurea magistrale e quelle professionalizzanti disciplinate dall’articolo 1 e 2 dell’articolato, ovvero i percorsi resi direttamente abilitanti dal testo. Il decreto dovrà definire anche le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo, compresa la determinazione dei crediti formativi, nonché della prova pratica valutativa delle competenze acquisite con il tirocinio e la composizione della commissione giudicatrice, che vedrà la partecipazione anche degli ordini professionali. Sulla base di questo provvedimento, le università dovranno emanare un decreto rettorale con cui adeguare i regolamenti didattici di ateneo.
Per adeguarsi le università avranno un anno di tempo dalla pubblicazione del decreto, altrimenti verranno escluse dai finanziamenti previsti da accordi di programma o da provvedimenti di attuazione della programmazione universitaria.
L’adeguamento della disciplina si applicherà a decorrere dall’anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali.
In programma anche una serie di decreti per coloro i quali si laureeranno durante l’approvazione della riforma, citata come intervento prioritario nel PNRR. È infatti, previsto un provvedimento per rendere più semplice l’esame di abilitazione dei soggetti che si troveranno in questa situazione.
La legge prevede che abilitano all’esercizio della professione le seguenti lauree magistrali:
- odontoiatria e protesi dentaria – classe LM-46;
- farmacia e farmacia industriale – classe LM-13;
- medicina veterinaria – classe LM-42;
- psicologia – classe LM-51.