RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE: Un odontoiatra ha depositato un ricorso per decreto ingiuntivo volto al recupero di onorari non pagati da un paziente. Ottenuto il provvedimento, il paziente si è opposto al decreto ingiuntivo sostenendo che l’opera professionale prestata in suo favore (protesi per l’arcata superiore) era affetta da vizi e difetti. Espletata l’istruttoria, il Tribunale ha accertato che la circostanza che il paziente abbia interrotto le cure e si sia recato da altro professionista che ha smontato la protesi e montato una nuova protesi non configura colpa professionale, posto che l’impianto montato originariamente non era difettoso, ma necessitava solamente di adattarsi alle peculiarità della bocca del paziente, e ove questo non si fosse rivolto ad altro professionista il primo odontoiatra avrebbe potuto garantirgli un risultato soddisfacente (Tribunale Grosseto, Sent., 28-08-2018).
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