Consenso informato all’odontoiatra: Deve essere esplicito ma non è necessario acquisirlo in forma scritta. La Corte di cassazione ha affermato che “il consenso del paziente all’atto medico non può mai essere presunto o tacito, ma deve essere fornito espressamente, dopo un’adeguata informazione, anch’essa esplicita; presuntiva, per contro, può essere la prova che un consenso informato sia stato dato effettivamente ed in modo esplicito, ed il relativo onere ricade sul medico”: con ciò deve escludersi che la modalità di acquisizione salvo che in alcuni casi particolari previsti da leggi speciali debba essere affidata alla forma scritta che rappresenta una mera semplificazione ai fini probatori per la parte onerata, in presenza della regola della forma libera che non esclude altre modalità o l’onere di provare, con qualsiasi mezzo, che alla sottoscrizione è stata accompagnata un’adeguata informazione sulle caratteristiche ed i rischi dell’intervento che il paziente deve subire. E’ stato ribadito che “in tema di responsabilità medica, ove l’atto terapeutico correttamente eseguito “secundum legem artis”, non sia stato preceduto dalla preventiva informazione esplicita del paziente circa i suoi possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili, può essere riconosciuto il risarcimento del danno alla salute per la verificazione di tali conseguenze, solo ove sia allegato e provato, da parte del paziente, anche in via presuntiva, che, se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi a detto intervento (cfr. Cass. civ. Sez. III, Ord., sentenza del 22-01-2019, n. 1575 che richiama conformi Cass. 2369/2018, Cass. 7248/2018, Cass. 7516/2018; Cass. 20984/2012).
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