Autorizzazioni sanitarie: La competenza ad emanare leggi in materia di autorizzazioni sanitarie spetta alle Regioni, rientrando nella tutela costituzionale della salute pubblica. Ne consegue che in base agli artt. 8, comma 4, e 8ter del D. Lgs. n. 502/1992 è necessaria l’autorizzazione per gli studi medici ed odontoiatrici privati al fine di assicurare i livelli essenziali di sicurezza e di qualità delle prestazioni in ambiti nei quali il possesso della dotazione strumentale e la sua corretta gestione e manutenzione assumono preminente interesse per assicurare l’idoneità e la sicurezza delle cure. Per l’effetto è stato ritenuto che la dotazione nello studio odontoiatrico del defibrillatore – laddove previsto dalla Legge regionale – è requisito minimo strutturale ed organizzativo per ottenere l’autorizzazione (cfr. Cons. di Stato, Sezione I°, sentenza n. 1257/2019)
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