Vi sono degli obblighi, dal punto di vista assicurativo, della struttura nei confronti dei professionisti che operano all’interno della struttura? Vi sono obblighi da parte dei collaboratori odontoiatri nei confronti della struttura sempre dal punto di vista assicurativo?
Ai sensi della legge Gelli-Bianco, le strutture sanitarie, pubbliche o private, devono assicurarsi o prevedere analoghe misure per la copertura della responsabilità civile verso terzi degli esercenti la professione sanitaria, dipendenti e liberi professionisti, che non agiscano in adempimento di una obbligazione assunta con il paziente.
Gli esercenti la professione sanitaria (dipendenti e liberi professionisti) che collaborano presso una struttura sanitaria, pubblica o privata, devono provvedere alla stipula, con oneri a proprio carico, di una adeguata polizza di assicurazione per colpa grave (art. 10, comma 3, legge n. 24/2017).
Tuttavia, la mancata emanazione dei decreti attuativi (attesi da oltre 5 anni), la facoltà di scelta alternativa tra assicurazione e “analoghe misure”, la assenza di sanzioni in caso di violazione del dettato normativo e, soprattutto, la mancata previsione delle conseguenze in caso di chiusura/fallimento/insolvibilità della struttura sanitaria, imporrebbero all’esercente la professione sanitaria l’accortezza di stipulare idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale, oltre che quella per la colpa grave.
Ciò, ovviamente, fatti salvi i casi di accordi contrattuali tra struttura ed esercente la professione sanitaria; ad esempio, ove la struttura sanitaria stipuli una polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi, sia la responsabilità della struttura per fatto proprio e per fatto altrui, sia la responsabilità dell’esercente la professione sanitaria; in tal caso, i primi due rischi saranno oggetto di una polizza assicurativa per conto proprio, mentre il terzo rischio sarà oggetto di una polizza per conto altrui, ai sensi dell’art. 1891 c.c., in cui la struttura sarà contraente e l’esercente la professione sanitaria sarà l’assicurato ai sensi dell’art. 1904 c.c..
Solo in tale ipotesi, l’esercente la professione sanitaria potrà limitarsi a stipulare la polizza per colpa grave, suo obbligo ai sensi dell’art. 10, comma 3), senza correre il rischio di trovarsi scoperto sotto il profilo assicurativo in caso di insolvenza della struttura e di azione diretta da parte del paziente danneggiato.
Ad oggi, quindi, l’esercente la professione sanitaria ha l’obbligo di far conoscere alla struttura sanitaria ove presta l’attività, l’esistenza e il contenuto della polizza assicurativa.
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