L’interpello n. 45 del 17 gennaio 2023 tratta dell’accesso e delle modalità di quantificazione del contributo a fondo perduto perequativo previsto dai commi da 16 a 27 dell’articolo 1 del DL n. 73/2021 (decreto Sostegni Bis) da parte di uno studio associato di professionisti che ha variato la propria compagine sociale (Vedi QUI).
Preliminarmente si ricorda che il contributo perequativo appartiene al novero delle misure varate dalla legislazione emergenziale al fine di contrastare gli effetti economici della pandemia Covid-19. In buona sostanza si tratta di un contributo a fondo perduto a favore di tutti i titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario e che nel 2020 hanno registrato una diminuzione del risultato economico pari ad almeno il 30% rispetto al risultato economico dell’anno precedente. L’ammontare del contributo viene quantificato in una percentuale della suddetta diminuzione, variabile a seconda della dimensione (misurata come volume dei ricavi/compensi realizzati) del soggetto interessato.
Nel caso di specie, l’istante afferma di aver subito nel 2020 un calo del risultato economico maggiore dell’80%, specificando che proprio nel corso del 2020 si è verificata l’uscita di un socio dall’associazione professionale, uscita che ha prodotto una variazione della clientela a partire dallo stesso anno 2020.
Nel chiedere all’Agenzia delle Entrate se possa beneficiare del contributo e quali criteri utilizzare per il computo, l’istante prospetta una soluzione che prevede, ai fini della comparazione dell’annualità 2020 con il 2019, l’esclusione dei compensi afferenti la “clientela oggetto di trasferimento” a seguito della “fuoriuscita dall’Associazione del professionista associato”.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate è incentrata sui contenuti del quadro normativo e dei successivi provvedimenti attuativi, ovvero:
- il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 novembre 2021;
- il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 settembre 2021.
Rispetto a tale quadro normativo, l’Agenzia rimarca che non è previsto che “la fattispecie delineata dall’Istante possa assumere rilievo ai fini della fruizione e della quantificazione del contributo a fondo perduto”, essendo lo stesso “subordinato al peggioramento del risultato economico d’esercizio a prescindere dal motivo per il quale si è verificato tale peggioramento”.
In altre parole, quindi, l’istante ha diritto a percepire il contributo nella misura ordinariamente prevista dalla citata normativa, indipendentemente dalla causa che ha determinato la diminuzione del risultato di esercizio.
Conseguentemente, nel caso di specie, trovano applicazione le indicazioni contenute nel citato provvedimento direttoriale, che ha definito i campi delle dichiarazioni dei redditi che occorre prendere in considerazione ai fini della determinazione dei risultati economici di esercizio afferenti i periodi d’imposta 2019 e 2020, da utilizzare per il computo del contributo. Trattandosi di associazione professionale, quindi, occorre fare riferimento al rigo RE21 delle dichiarazioni dei redditi SP (società di persone) per gli anni di imposta 2019 e 2020, senza pertanto escludere i compensi afferenti la “clientela oggetto di trasferimento” a seguito della “fuoriuscita dall’Associazione del professionista associato”.