A quasi un anno dall’approvazione della legge di bilancio dello Stato per il 2023, che aveva apportato significative modifiche al regime forfettario, arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. La Circolare n. 32/E, pubblicata il 5 dicembre 2023 (Vedi QUI), infatti, prende in esame la nuova disciplina del forfettario, soffermandosi sulle disposizioni operative dal primo gennaio 2023.
In merito, si ricorda che il comma 54 dell’articolo 1 della legge n. 197/2022 aveva introdotto due importanti novità, ovvero:
- ai fini dell’accesso al regime forfettario, l’innalzamento da 65mila a 85mila euro del limite massimo di ricavi/compensi conseguiti nell’anno precedente;
- l’inserimento di una causa di fuoriuscita immediata (in corso d’anno) dal regime forfettario nel caso in cui il valore dei ricavi/compensi percepiti superi l’ammontare di 100mila euro.
La Circolare, dopo aver precisato che le suddette disposizioni si ispirano alle previsioni della direttiva (UE) 2020/285 del 18 febbraio 2020, fornisce alcuni chiarimenti operativi in merito alla corretta applicazione delle stesse. Il presente approfondimento si concentrerà sulle questioni di specifico interesse per i dentisti: quindi, specificatamente, sugli effetti delle predette novità ai fini delle imposte sui redditi.
Dopo aver ricordato le caratteristiche del regime forfettario (paragrafo 1), la Circolare si dedica all’esame delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2023, ovvero al superamento del limite di 85mila euro (paragrafo 2) e al superamento del limite di 100mila euro (paragrafo 3). Infine, il paragrafo 4 viene riservato alla risposta ad alcuni quesiti posti dagli operatori.
Entrando nel merito delle tematiche affrontate, il documento di prassi precisa che, a partire dal 2023, l’aver percepito compensi per un importo superiore a 85mila euro e fino a 100mila euro “non pregiudica la permanenza nel regime forfettario” in corso d’anno, ma implica la fuoriuscita dal forfettario dall’anno successivo; mentre il superamento del limite di 100mila euro causa l’immediata uscita dal regime forfettario. In altre parole, quindi:
- nel caso in cui il volume dei compensi superi 85mila euro ma non 100mila il contribuente uscirà dal forfettario l’anno successivo;
- nel caso in cui il volume dei compensi superi 100mila euro il contribuente ne fuoriuscirà in corso d’anno.
Viene poi chiarito – in linea con l’interpretazione fornita a suo tempo dalla dottrina – che “il superamento nel corso del 2022 del precedente limite di 65.000 euro, ma non anche del nuovo limite di 85.000 euro consente l’ingresso nel regime già a partire dal 2023 ovvero la permanenza nel 2023 da parte di chi già lo applicava nel 2022”.
In relazione alla fattispecie dell’uscita dal regime forfettario per effetto del superamento dei 100mila euro di compensi, la Circolare precisa che il contribuente sarà chiamato a mettere in atto, in relazione al periodo d’imposta in cui si verifica, tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa fiscale per i soggetti in regime ordinario Irpef.
Con riferimento alle prestazioni rese nei confronti di committenti sostituti d’imposta, il passaggio in corso d’anno dal regime forfettario a quello ordinario comporta l’applicazione della ritenuta d’acconto del 20% sui compensi percepiti dal contribuente ex forfettario. Come precisato dalla Circolare in esame, infatti, i soggetti in forfettario usufruiscono della deroga prevista dal comma 67 dell’articolo 1 della legge n. 190/2014, secondo il quale “i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta”. Pertanto, una volta venuto meno il forfettario per effetto del superamento della soglia di 100mila euro, i compensi dovranno essere assoggettati a ritenuta d’acconto.
In merito la Circolare precisa che le ritenute devono essere applicate “ai compensi del professionista per le prestazioni che comportano il superamento del limite di 100.000 euro «percepiti» e per quelle successive, ma non anche (retroattivamente) ai compensi incassati prima” e che anche nel caso in cui la prestazione sia stata precedentemente fatturata in costanza di regime forfettario “l’incasso che comporta il superamento della soglia di 100.000 euro debba essere assoggettato a ritenuta”.
In buona sostanza, quindi, si dovrà applicare la ritenuta d’acconto sul pagamento del compenso che determina il superamento del limite di 100mila euro e su tutti quelli successivi.
Un ulteriore chiarimento viene fornito (quesito 4.2) in relazione ai contribuenti che nel 2023 hanno superato il limite di 100mila euro di compensi fuoriuscendo dal regime forfettario e che nel 2024 conseguono compensi non superiori a 85mila euro. La Circolare precisa che in tali casi i contribuenti interessati possono rientrare nel forfettario a partire dal 2025, fermo restando il rispetto delle altre condizioni previste dalla legge.
Un altro passaggio rilevante della Circolare è contenuto nella risposta al quesito 4.3, dove viene evidenziato che per i contribuenti che iniziano l’attività in corso d’anno i limiti di 85mila euro e di 100mila euro operano in maniera diversa. Stante la lettera delle relative norme, infatti:
- ai fini del calcolo del limite di 85mila euro occorrerà ragguagliare ad anno detto importo. Ad esempio, in relazione a un contribuente che ha avviato l’attività il 1° marzo 2023 per il primo anno tale limite sarà pari a euro 71.260 (ovvero 85.000 x 306/365);
- ai fini del computo della soglia di 100mila euro, invece, il ragguaglio ad anno non è previsto. Quindi detto limite va considerato in senso assoluto.
Viene infine contemplata una specifica clausola di salvaguardia, in considerazione del fatto che i chiarimenti forniti dalla Circolare riguardano operazioni già effettuate nel corso del 2023.
Pertanto, relativamente a eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti antecedentemente alla pubblicazione della Circolare (5 dicembre 2023), viene previsto che gli “uffici dell’Agenzia valuteranno, caso per caso, la non applicabilità delle sanzioni” in ossequio a quanto disposto dallo Statuto dei diritti del contribuente.