Con la Circolare n. 4/E del 18 febbraio 2022, l’Agenzia delle Entrate dettaglia alcune novità introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2022 in merito alla tassazione IRPEF ed esclusione dall’IRAP specificando gli adempimenti che dovranno essere messi in atto dai datori di lavoro sostituti d’imposta (Vedi QUI).
Per quanto riguarda l’IRPEF, si ricorda che il nuovo modello scaturisce da una revisione degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote e dalla rimodulazione delle detrazioni sui redditi di lavoro e pensione.
In estrema sintesi si tratta:
1) della ridefinizione del numero e dell’ampiezza degli scaglioni dell’imposta;
2) del taglio dei valori delle aliquote del secondo e del terzo scaglione, che rispettivamente
passano dal 27% al 25% e dal 38% al 35%;
3) dell’incremento delle detrazioni sui redditi di pensione e di lavoro autonomo;
4) del significativo aumento della detrazione spettante ai percettori di redditi di lavoro
dipendente e dal parallelo assorbimento del relativo “bonus”, che sostanzialmente rimane
soltanto per i redditi fino a 15mila euro;
5) dell’introduzione di micro detrazioni aggiuntive (65 euro per i dipendenti con redditi tra 25.001 e 35mila euro; 50 euro per i pensionati con redditi tra 25.001 e 29mila euro e per gli autonomi con redditi tra 11.001 e 17mila euro).
Il primo chiarimento della circolare riguarda proprio le detrazioni: viene infatti superata l’interpretazione letterale della norma, definendo per i redditi di lavoro dipendente e pensione un diverso criterio di calcolo: se, infatti, le detrazioni “base” (commi 1 e 3 dell’articolo 13 del TUIR) devono essere rapportate rispettivamente al periodo di lavoro o di godimento della pensione nel corso dell’anno, le nuove detrazioni aggiuntive sono assegnate senza effettuare alcun ragguaglio al periodo di lavoro o di pensione e, di conseguenza, dovranno essere immediatamente riconosciute dai sostituti d’imposta.
Ulteriore chiarimento fornito dalla circolare riguarda la corretta definizione delle modalità di erogazione del trattamento integrativo (“ bonus 100 euro”) a favore dei dipendenti con redditi compresi tra 15.001 e 28mila euro, che possono continuare a percepirlo soltanto nei casi in cui il valore delle detrazioni sia superiore a quello dell’imposta lorda. La circolare conferma che si tratta di una norma di salvaguardia a tutela dei cosiddetti “incapienti”, ai quali viene assegnato un bonus pari alla differenza tra l’ammontare delle detrazioni spettanti e l’imposta lorda, nel limite di 1200 euro annui. Diviene quindi necessario individuare le specifiche detrazioni d’imposta utili ai fini del calcolo, ovvero quelle afferenti a:
- familiari a carico;
- lavoro dipendente;
- interessi su mutui contratti entro il 2021;
- rate relative a spese sanitarie, interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e altre detrazioni per spese sostenute entro il 2021.
Visto che il valore di queste ultime categorie di detrazioni non può essere conosciuto dal contribuente prima della chiusura dell’anno, la circolare identifica alcuni criteri atti a consentire ai sostituti d’imposta di erogare il bonus in busta paga già dalle retribuzioni del mese di gennaio 2022. A tal fine viene specificato che i sostituti calcoleranno il bonus sulla base dei redditi previsionali e delle detrazioni inerenti i carichi di famiglia e il lavoro dipendente, effettuando il conguaglio a fine anno.
Nel caso in cui non si abbia la possibilità di applicare tempestivamente le nuove modalità di calcolo, la circolare precisa che ci si potrà mettere in regola entro il mese di aprile, effettuando il conguaglio afferente le prime tre mensilità.