Venerdì 16 febbraio 2024 Confprofessioni, di cui ANDI fa parte in qualità di socio fondatore, ha sottoscritto con le organizzazioni sindacali CGIL (FILCAMS), CISL (FISASCAT-CISL), UIL (UILTuCS) la nuova ipotesi di Contratto Nazionale di Lavoro per gli studi professionali che sostituisce quello in vigore, peraltro già scaduto nel 2018.
Il nuovo CCNL che vede il coinvolgimento di circa 600 mila dipendenti degli studi professionali, entrerà in vigore il 1° marzo 2024 e avrà durata fino al 28 febbraio 2027: esso riprende l’impianto di quello scaduto nel 2018 con alcune innovazioni e lo aggiorna all’attuale contesto socio-economico.
La strada del rinnovo è stata particolarmente impervia perché il corso della trattativa ha incrociato prima la pandemia, poi lo scoppio della guerra in Ucraina, le crisi energetiche, la sospensione degli interventi delle banche centrali ed il rialzo del costo del denaro e, infine, le tensioni ed il conflitto in Medio Oriente.
Le dinamiche inflazionistiche e il recupero del potere di acquisto delle retribuzioni sono stati tra i punti di maggiore difficoltà della trattativa. È stato necessario trovare un punto di equilibrio tra la necessità di riconoscere l’oggettiva perdita di valore delle retribuzioni del personale impiegato e quella di consentire agli studi professionali la sostenibilità dei nuovi costi.
La trattativa è stata molto complessa e si è arenata a più riprese rischiando anche di far saltare il tavolo prima di trovare un accordo che, comunque, comporterà aumenti sensibili delle condizioni economiche.
Ecco nel dettaglio gli aumenti previsti e la loro decorrenza nel tempo a titolo di esempio per i livelli 3°, 4° super e 4°:
È prevista anche una indennità “una tantum” a compensazione del periodo dei 6 anni di vacanza contrattuale pregressa (31 marzo 2018) pari a:
Si fa presente che l’indennità “una tantum” può essere anche ricompresa in attività di Welfare.
Il nuovo CCNL considera alcune novità anche per la bilateralità (CADIPROF ed EBIPRO) che, tra le altre attività, si occupa di formazione e riqualificazione del personale e assistenza sanitaria integrativa sia per i dipendenti che per i professionisti.
A partire da marzo 2024 il finanziamento di tutte le attività della bilateralità verrà effettuato mediante un contributo unificato mensile di 29 euro per dodici mensilità, di cui 2 a carico del lavoratore, che dovrà essere versato dal datore di lavoro (27×12=324 euro). In caso di mancata adesione al sistema della bilateralità o di omesso versamento del relativo contributo, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore un importo pari ad euro 43,00, corrisposto per quattordici mensilità (43×14=602 euro).
È evidente, quindi, che sarà quanto mai opportuno sensibilizzare i Colleghi sulle opportunità e vantaggi, anche economici, di adesione alla bilateralità.
Parte integrante del nuovo contratto collettivo è l’introduzione, nell’area medico-sanitaria e odontoiatrica ed in modo permanente, della figura del Collaboratore di Studio Odontoiatrico (CSO) già introdotta nell’Accordo sul personale odontoiatrico del 12 dicembre 2018. Detta figura è così definita “… a seguito del percorso formativo teorico-pratico specificatamente disciplinato nell’allegato che è parte integrante del presente CCNL, sulla base delle istruzioni e disposizioni dell’odontoiatra e sotto il suo diretto controllo esegue attività di supporto allo stesso Odontoiatra in studi/strutture odontoiatriche autorizzate, se previste dalla legislazione regionale e in ogni caso non appartenenti al SSN, partecipa ai flussi di lavoro come definiti dall’Odontoiatra e prende parte all’accoglienza della persona assistita contribuendo al mantenimento, riordino, allestimento e cura degli spazi, attrezzature e dello strumentario, oltreché della documentazione clinica, amministrativa e contabile“.
Questa figura è stata voluta e fortemente sostenuta da ANDI perché, da subito, sono apparse come limitanti le criticità del percorso formativo dell’ASO così come previsto dal DPCM del 2018 e del 2022, in particolare da quando è decaduta la norma transitoria. Il CSO, come del resto la ASO di prima assunzione, viene introdotto al 4° livello. Non si tratta di una figura sovrapponibile alla ASO né in opposizione ad essa; il CSO può, tuttavia, svolgere le mansioni di base della attività di supporto dell’Odontoiatra, ad esclusione della assistenza diretta alla poltrona e delle procedure di validazione e controllo della sterilizzazione degli strumenti riutilizzabili.
La formazione del CSO è a carico dell’associazione datoriale (ANDI) e comprende 90 ore complessive di formazione, delle quali 55 per formazione teorica e 35 per formazione pratica.