Ordinanza Regione Puglia

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

Visto l’art. 2 del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (CORONAVIRUS)” (di seguito DL 6/2020) che prevede le ulteriori misure di gestione dell’emergenza.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.

Considerata l’emergenza sanitaria determinata dall’infezione da coronavirus CoViD-19 ed i conseguenti risvolti sull’assistenza ospedaliera che potrebbero determinare un brusco incremento dei ricoveri urgenti, anche in analogia a quanto si sta verificando in altre regioni italiane, al fine di garantire la disponibilità di un congruo numero di posti letto sia nelle degenze mediche che chirurgiche.

Considerati i conseguenti risvolti sull’assistenza ambulatoriale, al fine di ridurre il sovraccarico di utenti e condizioni di sovraffollamento in ambiente sanitario.

Ritenuto a scopo preventivo e prudenziale di dover attivare ogni utile iniziativa tesa a ridurre il rischio di contagio.

SI DISPONE

  1. La sospensione con decorrenza immediata e sino al 31 marzo 2020 dei ricoveri programmati sia medici che chirurgici presso le strutture pubbliche.
  2. La possibilità di effettuare solo ricoveri con carattere d’urgenza “non differibile” provenienti dal Pronto Soccorso. Tale sospensione è valida per tutti i ricoveri programmati ad eccezione dei ricoveri per pazienti oncologici. Tale sospensione è cogente per tutta l’attività in libera professione intramoenia.
  3. La sospensione con decorrenza immediata e sino al 31 marzo 2020 delle seguenti attività:
  4. Visite ambulatoriali;
  5. Esami strumentali diagnostici e/o operativi
  6. Day service
  7. Diagnostica laboratoristica
  8. Sono fatte salve:
  9. Le richieste recanti le motivazioni di urgenza (codice di priorità U), in particolare piani terapeutici, somministrazioni di farmacoterapia e tutte quelle prestazioni che, ancorché programmate, non sono differibili senza potenziale danno al paziente (es. controlli post chirurgici)
  10. Le prestazioni di dialisi
  11. Le  prestazioni oncologiche-chemioterapiche
  12. La  radioterapia
  13. Le  PET-TAC
  14. Le  donazioni di sangue in ottemperanza alla circolare CNS n° 638 del 6/03/2020.

Tale sospensione è cogente per tutta l’attività in libera professione intramoenia

  • La sospensione con decorrenza immediata e sino al 31 marzo 2020 delle attività front office dei CUP, fatta eccezione per i pagamenti dei ticket relativi a prestazioni urgenti rivolti a pazienti non esenti. Le prestazioni potranno essere prenotate attraverso l’utilizzo dei Call center aziendali e per via telematica.
  • Adozione di provvedimenti tesi alla riduzione dei punti di accesso alle strutture degenziali e ambulatoriali, al fine di agevolare funzioni di controllo degli stessi, nel rispetto comunque delle prescrizioni di legge in tema di sicurezza sul lavoro e normativa antincendio.
  • Limitazioni dell’accesso a tutte le strutture sanitarie pubbliche e private ivi compresi gli enti ecclesiastici del Servizio Sanitario Regionale, con decorrenza immediata e sino al 31 marzo 2020, come di seguito specificato:
  • l’accesso ai reparti di degenza sarà consentito esclusivamente durante l’orario di visita ad un solo visitatore per paziente;
  • l’accesso agli ambulatori per le prestazioni ambulatoriali o di day service non differibili di cui al punto 2. sarà consentito ad un solo accompagnatore del paziente;
  • l’accesso degli operatori di informazione scientifica dei farmaci e dei dispositivi medici che non rivesta carattere d’urgenza, correlata alla sicurezza d’uso di specifici prodotti, presso le strutture sanitarie e gli studi di MMG, PLS e medici specialisti convenzionati,
  • l’accesso dei tirocinanti, con eccezione dei medici specializzandi ed i medici di medicina generale in formazione;
  • l’accesso dei volontari delle associazioni accreditate, fatta eccezione per quelle organizzate per supporto all’assistenza.

I contenuti della presente disposizione annullano in tutto ogni altra precedente disposizione emanata dalla Regione Puglia ed in contrasto con la presente.

Il Direttore del Dipartimento

Vito Montanaro

Il Presidente

Michele Emiliano