Per i Medici e il personale sanitario la vaccinazione è un obbligo, come recita la Legge 76/21 e i Medici che non vogliono vaccinarsi non possono continuare a svolgere la professione a contatto con i pazienti.
La Regione Piemonte, però, si è spinta oltre e con una nota del Commissario Antonio Rinaudo ha sottolineato che “il sanitario che in assenza del requisito della vaccinazione, continuasse ad esercitare la professione potrebbe incorrere nella violazione del disposto dell’art. 348 del C.P.” diventando, di fatto, un “abusivo”.
Il Presidente Nazionale CAO, Raffaele Iandolo, è intervenuto sull’argomento, dichiarando:
“Premetto che il principio fondamentale è che i sanitari che non vogliono vaccinarsi devono cambiare professione. Chi deroga da questo principio, deve ovviamente essere impedito nei suoi contatti professionali. Ciò è quanto prevede la norma, ma se l’avessimo scritta noi, come Ordine, avremmo scritto che il sanitario avrebbe dovuto essere interdetto e sospeso da ogni attività professionale, quindi il termine sarebbe stato sospensione.
La norma, invece, non indica la sospensione da ogni attività professionale, ma parla di interdizione dai rapporti interpersonali. La Regione Piemonte interpreta una norma di livello nazionale in maniera ulteriormente restrittiva. Dunque, il problema è legato all’interpretazione discrezionale. La norma di legge dice che l’Asl, quindi un istituto di diretta dipendenza regionale, decide e determina l’interruzione dalla possibilità di avere contatti interpersonali durante l’esercizio della professione e ne dà notizia all’interessato. Gli ordini intervengono solamente in seconda battuta, con una specie di secondo avviso nei confronti dell’iscritto.
Si tratta, quindi, di un problema di terminologia, ma anche di una questione di merito, perché se il legislatore avesse voluto sospendere da tutto, non avrebbe considerato i rapporti interpersonali. Oggi esiste la telemedicina e quindi un medico può esercitare a distanza, senza contagiare nessuno. Rispetto a queste situazioni, bisogna capire cosa deciderà la Regione Piemonte. Esistono anche situazioni limite, rispetto alle quali è complicato giudicare. È chiaro che la base di tutto debba essere che chi fa sanità si deve sottoporre alla vaccinazione. Di conseguenza, tutte le azioni intraprese devono fungere da incentivo alla vaccinazione dei sanitari”.
“L’Esecutivo nazionale ANDI ritiene che la vaccinazione per gli Odontoiatri e per tutti i professionisti sanitari e i lavoratori che operano in ambito medico e odontoiatrico sia un dovere sia etico che deontologico, anche a prescindere da quanto indicato dalla legge 44/2021 – afferma il Presidente nazionale ANDI, Carlo Ghirlanda – Per questo motivo l’Associazione ha perorato fin da subito il vaccino per queste categorie. Sul merito del provvedimento della Regione Piemonte ritengo che la legge 44/2021 affermi chiaramente le caratteristiche del provvedimento di sospensione: come sindacato di categoria siamo pronti a intervenire a sostegno dei nostri associati laddove le misure delle singole Regioni non siano coerenti alla norma nazionale.”