La proprietà deve comunicare, in seguito alla autorizzazione sanitaria, il nominativo del DS ai competenti uffici (di norma Ufficio Attività Produttive del Comune) ed alla locale AUSL. Tuttavia questa comunicazione non sempre viene trasmessa dai Comuni/AUSL all’Ordine. Ai sensi dell’art. 69, comma 3 del Codice di Deontologia Medica, è il sanitario che assume o rinuncia all’incarico che tempestivamente deve dare comunicazione all’Ordine di appartenenza di tali fatti, specificandone la data. Non è specificato il mezzo con cui deve essere effettuata la comunicazione: può essere effettuata via PEC, Raccomandata AR oppure di persona presso la segreteria. Inoltre, ai sensi dell’art. 30 della Legge 238 del 2021, la comunicazione di assunzione (e rinuncia) all’incarico di DS, deve essere parimenti effettuata all’ ordine territoriale competente per il luogo ove ha sede la struttura, qualora il DS sia iscritto ad altro Ordine provinciale. L’inottemperanza a tale disposizione, rappresenta infrazione passibile di valutazione disciplinare. Si ricorda che, secondo il dettato dell’art. 30, Legge 238/2021, l’Ordine territoriale ove ha sede la struttura, ha potere disciplinare nei confronti del Direttore Sanitario iscritto ad altro Ordine Provinciale, limitatamente all’esercizio delle sue funzioni di Direttore Sanitario.