Quale deve essere il comportamento del Direttore Sanitario che viene a conoscenza di fatti connessi ad esercizio abusivo della professione nella struttura che dirige? In questi casi il DS, ha due obblighi: 1 - Obblighi deontologici : sono rappresentati dalla immediata comunicazione di tali fatti ai sensi dell’art. 67, comma 2 del CDM che recita “Il medico che venga a conoscenza di prestazioni effettuate da non abilitati alla professione di medico, o di casi di favoreggiamento dell’abusivismo, è obbligato a farne denuncia all’Ordine territorialmente competente”. Se questa disposizione è rivolta a tutti i sanitari, essa è rafforzata dall’art. 69, comma 3 del CDM , che impone la collaborazione con l’Ordine …” competente per territorio nei compiti di vigilanza sulla sicurezza e la qualità di servizi erogati….” Va da sé che una immediata comunicazione di tal fatta, rappresenterà motivo di valutazione di buona fede nella valutazione del proprio operato, in un eventuale giudizio disciplinare. 2 - Obblighi giuridici: si tratta di effettuare comunicazione alla Procura della Repubblica di tali situazioni; tale comunicazione è ancora più cogente qualora la Direzione Sanitaria sia relativa a strutture private convenzionate col SSN. In questo caso, il DS , rivestendo di fatto il ruolo di “Incaricato di pubblico servizio”, la comunicazione deve essere fatta “senza indugio” alla Procura, ai sensi dell’art. 331 del codice di procedura penale (via PEC, Raccomandata AR, o consegnata a mano ad un Pubblico Ufficiale tenuto a riferire : ad es. Polizia , Carabinieri, Guardia di Finanza). Solo in tal modo il DS può dimostrare il corretto esercizio delle proprie funzioni di vigilanza; in caso contrario, potrebbe essere perseguito penalmente per violazione dell’art. 348 Codice Penale; e disciplinarmente per violazione dell’art. 67 (comma 1 e 2) , nonché del 69, comma 3 del CDM.