Sancito per l’anno 2019 Il divieto di trasmissione dei dati personali sanitari allo Sdi (fattura elettronica a privati) da tutti gli operatori sanitari a tutte le prestazioni sanitarie rese ai cittadini italiani, con la risposta sopra citata, pubblicata ieri si estende tale divieto alle spese sanitarie sostenute in Italia da persone fisiche non residenti o non stabilite nel territorio dello stato per le quali non è previsto l’invio allo Sdi ma l’obbligo di trasmissione dell’Esterometro.
Essendo le informazioni da comunicare con l’esterometro simili a quelle da comunicare con il sdi, a tutela della Privacy, scatta il divieto di invio dell’esterometro per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche non residenti.
– art. 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n212