Facendo seguito alla parte iniziale dell’articolo sulla corretta conservazione dei curricula all’interno dello studio odontoiatrico (Leggi QUI), vengono forniti alcuni elementi in più per aiutare la redazione dell’informativa citata nel testo (obbligo stabilito nell’art. 13 del GDPR).
Per quanto riguarda la forma che l’atto deve assumere, nel rispetto dei principi sottesi al Regolamento, essa deve essere fornita mediante messaggi chiari, trasparenti, intellegibili e facilmente accessibili da parte dell’interessato, affinché quest’ultimo sia effettivamente reso edotto del complesso delle caratteristiche del trattamento.
Rispetto invece al suo contenuto, l’informativa dovrà riportare le seguenti informazioni:
- i dati identificativi e di contatto del Titolare del trattamento;
- le finalità e le modalità del trattamento, specificando eventuali ulteriori scopi oltre a quelli strettamente connessi alla ricerca del personale;
- la base giuridica del trattamento, che rende quindi lo stesso legittimo (come detto, il contratto o le misure precontrattuali);
- l’eventualità che i dati siano comunicati a terzi, da individuare quanto meno per categoria;
- l’eventualità che i dati siano trasferiti all’estero (in Paesi europei o extra europei);
- i termini di conservazione delle informazioni personali o i criteri per determinarli (individuati comunque in modo specifico in relazione alla tipologia di trattamento);
- la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e le conseguenze del mancato inserimento di determinati dati nel curriculum;
- una descrizione dei diritti che il Regolamento attribuisce all’interessato e le modalità per esercitarli nei confronti del Titolare del trattamento.
Individuato quanto debba essere posto in essere dal dentista per rispettare il GDPR anche quando entra in contatto con dati personali contenuti in un semplice c.v., concludo queste brevi righe richiamando l’attenzione, per curiosità, ad una … “frase privacy” che si legge nella stragrande maggioranza dei curricula: mi riferisco al testo, aggiunto da chi lo scrive, “presto il mio consenso al trattamento dei miei dati personali (…)”. Formula inutile che, diventata oramai quasi una “clausola di stile”, evidenzia una scarsa conoscenza della normativa in materia di protezione dei dati personali: questo sia per quanto detto in questo articolo, sia perché si tratterebbe di un consenso prestato senza aver ricevuto una precedente informativa da parte del Titolare che tratta, e che quindi sarebbe nullo (acconsento a cosa, se non so come-da chi-per quanto tempo verranno trattati i miei dati ?). Uno dei (tanti) casi in cui si fa di più rispetto a quanto è richiesto dalla legge.
Gianluigi Ciacci
Consulente privacy ANDI