La domanda è da presentarsi a partire dalla 26° settimana di gravidanza ed entro il termine di 180 gg dal parto (o dell’ingresso in famiglia del bambino) .
L’indennità è pari all’80% di 5/12 del reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali ed imponibile presso l’ENPAM nel secondo anno precedente a quello dell’evento (in caso di nascita di un figlio si considera il parto effettivo e non la data presunta).
È comunque previsto un assegno minimo e un importo massimo, garantito a tutte le dottoresse anche in assenza di reddito.
Per il 2019: Minimo 5.068,57 Massimo 25.342,85 Sono indicizzati all’inflazione
Il periodo tutelato varia in base al caso specifico: l’indennità di maternità copre i due mesi precedenti la data dell’evento ed i tre mesi successivi alla stessa; in caso di adozione nazionale e internazionale spetta per un periodo massimo di cinque mesi; nel caso di affidamento di minore spetta per un periodo massimo di tre mesi.
Hanno diritto all’INDENNITÀ:
• tutte le Professioniste iscritte all’Ordine purché non siano tutelate da altre gestioni. L’ENPAM integra comunque le prestazioni che non dovessero arrivare al minimo assicurato;
• le Iscritte al corso di formazione in Medicina generale;
• le Specializzande per i periodi eventualmente non coperti dalla borsa di specializzazione (se il bambino nasce al termine del periodo di formazione oppure quando la specializzanda ha già fatto 12 mesi di assenza per maternità o malattia).
Hanno diritto al SUSSIDIO (invece che all’indennità):
• le studentesse del quinto/sesto anno di corso di Medicina e Odontoiatria che hanno scelto di iscriversi all’ENPAM. Per avere diritto all’importo integrale del sussidio è necessario che la studentessa si sia iscritta prima di essere diventata mamma. L’importo del sussidio di maternità per le studentesse viene stabilito dal Consiglio di Amministrazione con Bando annuale.
Vi è anche la possibilità della concessione di un sussidio ( “BONUS BEBÈ” ) per agevolare la fruizione di servizi di baby-sitting e della rete pubblica o privata accreditata dei servizi per l’infanzia ovvero per favorire l’allattamento e l’assistenza ai neonati entro i primi dodici mesi di vita del bambino o di ingresso del minore in famiglia annualmente rideterminato con Bando deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
In caso di morte o grave infermità della madre, abbandono del figlio da parte della madre o affidamento esclusivo del figlio al padre l’Indennità spetta al PADRE.
Facendo un breve focus sull’ INDENNITÀ DI ABORTO , il requisito è l’aborto spontaneo o terapeutico verificatosi non prima del 3° mese di gravidanza, relativo a Sanitarie libero professioniste.
La Domanda da presentarsi entro 180 gg. dalla data dell’aborto stesso e l’indennità è pari all’80% di una mensilità del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali ed imponibile presso l’ENPAM nel secondo anno precedente a quello dell’evento.
L’indennità dal terzo al sesto mese viene erogata per una sola mensilità. In caso di aborto dopo il 6° mese di gravidanza all’Iscritta spetta l’intera indennità prevista per i casi di maternità, adozione e affidamento a scopo di adozione.
Nel caso di una GRAVIDANZA A RISCHIO le iscritte hanno diritto a un sostegno economico per un periodo massimo di sei mesi. Per i mesi successivi le Dottoresse sono infatti coperte dall’indennità di maternità.
L’indennità decorre dal primo giorno in cui viene diagnosticata la gravidanza a rischio e sono esclusi i periodi eventualmente già garantiti da copertura assicurativa per malattia (come per le Dottoresse dell’assistenza primaria) o retribuiti dalle aziende sanitarie (come per esempio per le Specialiste ambulatoriali) oppure coperti dalle prestazioni per inabilità temporanea dell’ENPAM (come per le Libere professioniste iscritte alla gestione Quota B ).
L’assegno è giornaliero e viene stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione.