La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 12 novembre 2021, in materia di radioprotezione del paziente ha deliberato che:
– con riferimento ai crediti formativi di cui all’art. 162 del d.lgs 101/2020, riferiti al triennio 2020/2022, i professionisti sanitari dovranno indicare all’interno del portale Co.Ge.A.P.S. o della relativa APP per dispositivi mobili quali siano riconducibili alla materia della radioprotezione del paziente;
– la percentuali indicate dal comma 4 dell’art. 162 del d.lgs 101 del 2020 (Odontoiatra 15%), utili a calcolare i crediti formativi obbligatori in materia di radioprotezione, sono riferite all’obbligo formativo individuale;
– i crediti formativi utili al soddisfacimento dell’obbligo in materia di radioprotezione del paziente, nel quantum previsto dal comma 4 dell’art. 162 del d.lgs 101 del 2020, possono essere conseguiti nel limite massimo del 50%, arrotondato ad unità intera inferiore, anche mediante autoformazione. Resta fermo che il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale.