Agli inizi degli anni 2000, grazie alla lungimiranza di alcuni dirigenti, in ANDI si è iniziato a lavorare al progetto di un contratto di assicurazione in ambito R.C. professionale ideato e creato per l’Odontoiatra.
Tale progetto ha portato alla creazione della polizza ANDI ed alla convenzione con Cattolica Assicurazioni diventata operativa a partire dal 31 Dicembre 2001 e che oggi conta 12.708 adesioni (dato al 31/12/2017).
Il contratto ha durata triennale, non prevede il tacito rinnovo ma un incontro tra le parti che, a seguito di una valutazione dell’andamento tecnico della polizza nel triennio e della possibilità o necessità di apportare variazioni alle condizioni di polizza, possa addivenire o meno ad un nuovo rinnovo triennale.
Nonostante una evoluzione delle condizioni contrattuali il concetto di mutualità insito nella polizza in convenzione è sempre rimasto invariato. Tale mutualità permette di ripartire tra tutti gli aderenti il rischio del singolo e di poter neutralizzare eventi insostenibili quali eventuali sinistri mortali. A titolo di esempio nel corso del 2017, a fronte di una diminuzione dell’8% del numero di sinistri rispetto all’anno precedente, abbiamo avuto un aumento del risarcimento medio per gli stessi. Questo non ha comportato per nessun contraente una variazione del premio in quanto nell’ambito della convenzione non è variato il rapporto premi sinistri. Il 31 Dicembre, u.s.è scaduto il contratto del triennio 2014/2017 e proprio mentre in Oris si stavano valutando le possibili opzioni di rinnovo sono stati approvati il DDL Gelli ed il DDL Concorrenza. Questi decreti hanno sicuramente delle ripercussioni in ambito assicurativo, alcune con decorrenza immediata altre prevedibili ma non ancora formalizzate in attesa del decreto del MISE che, come previsto dal DDL Gelli, detterà i requisiti minimi del contratto di RC Professionale obbligatorio per tutti i professionisti.
Il DDL Concorrenza in ambito di Odontoiatria presenta dei comma specifici, dal 150 al 156, con esclusione del 151, in cui è previsto l’obbligo del preventivo in forma scritta o digitale e l’obbligo della dotazione di un direttore sanitario per tutte le società che operano nel settore odontoiatrico.
Il DDL Gelli rende obbligatoria la copertura assicurativa per le strutture pubbliche o private e per i liberi professionisti e all’art. 11 prevede che tale copertura abbia una pregressa di 10 anni e la possibilità di una copertura postuma decennale esercitabile sia dal professionista che dagli eredi.
Prevede inoltre all’art. 7 una suddivisione delle responsabilità tra struttura e professionisti operante all’ interno della stessa: responsabilità contrattuale ex Art. 1218 e 1228 C.C. per la struttura e extracontrattuale ex Art. 2043 del C.C.per il professionista.
Questa suddivisione solo apparentemente non riguarda il singolo professionista titolare di studio professionale in quanto, di norma, egli risponde di entrambe le responsabilità. Solo apparentemente in quanto in molte realtà il titolare dello studio si avvale di collaboratori: in questo caso può venire chiamato in causa il titolare con la propria assicurazione e in un secondo tempo rivalersi sul collaboratore per la responsabilità extracontrattuale. L’ art. 13 del DDL Gelli a tale proposito prevede l’obbligo, per il titolare chiamato in causa,di comunicazione al professionista collaboratore dell’avvio di trattative extra-giudiziali o giudiziali promosse da un danneggiato a seguito del suo operato, da effettuarsi entro 10 giorni pena la precessione di qualsiasi azione di rivalsa.
Queste ed altre novità hanno portato ANDI Progetti alla decisione di non andare ad un rinnovo contrattuale entro il 2017, rinnovo che avrebbe comportato un contratto della durata di 3 anni però col rischio di avere contenuti non coerenti col dettato legislativo, ma ad un prolungamento di 1 anno del contratto già in essere in modo da avere altri 12 mesi per studiare a fondo le ripercussioni degli ultimi DDL nell’ambito della RC Professionale.
Anche nel prolungamento annuale sono state riviste alcune condizioni di polizza: variazioni rese necessarie in previsione dei decreti attuativi dei DDL di ultima emanazione o migliorative delle precedenti condizioni, il tutto senza comportare variazioni dell’importo del premio:
- una retroattività di 10 anni senza clausola restrittiva
- la predisposizione di un modulo di comunicazione di chiamata in causa per i collaboratori
- una formalizzazione dell’estensione della copertura per i rischi da direzione sanitaria
- lo studio di fattibilità di un contratto di assicurazione per le società
- la riduzione del premio per la estensione del trattamento dei tessuti periorali a 100 €
- la possibilità del pagamento del premio in 2 rate senza aggravio economico prevista in questo prolungamento per i soli neo-laureati ed eventualmente estensibile al prossimo rinnovo triennale a tutti i sottoscrittori.
Il progetto che si è prefissato l’attuale CdA di Oris Broker ha come obiettivo quello di raggiungere il maggior numero di adesioni tra i Nostri associati, di essere a disposizione degli stessi fornendo assistenza e consiglio in caso di sinistri; di offrire un contratto con le maggiori coperture al minor costo sempre nell’ambito della sostenibilità tecnica della polizza.
In questa ottica anche per il 2018 continua la disponibilità a partecipare con propri relatori ad eventi sia Provinciali che Regionali in cui illustrare, confrontarsi ed avere suggerimenti sulla gestione ed il rinnovo della Convenzione ANDI/Cattolica.
Sul sito ANDI, cliccando sul link Oris Broker troverete pubblicate le condizioni di polizza nonché tutte le novità sotto la voce “Appendice di proroga della polizza al 31/12/2018”.
Dott. Stefano Mirenghi
Vicepresidente Nazionale ANDI
Presidente Oris Broker