La fattispecie trattata dall’interpello si riferisce a un professionista che aveva stipulato un contratto di locazione non abitativo relativo a un immobile adibito in via esclusiva a studio professionale.
Successivamente, lo stesso professionista aveva dato disdetta del contratto richiedendo la restituzione della quota parte dei canoni che, a suo avviso, avevano superato “i limiti quantitativi”.
Su tale fattispecie lo stesso professionista attivava una procedura di mediazione obbligatoria che aveva come esito il raggiungimento di un accordo con il proprietario dell’immobile. Tale accordo prevedeva che al professionista spettasse il rimborso di parte dei canoni pagati nel corso degli anni.
Sulla base di tale accordo, quindi, il professionista ha richiesto all’Agenzia delle Entrate chiarimenti sulla rilevanza reddituale dei rimborsi percepiti e sulle relative modalità di tassazione, sostenendo che – trattandosi di cosiddette “sopravvenienze attive” (ovvero poste originate dalla “correzione in diminuzione di costi sostenuti in anni precedenti”), che in quanto tali non rilevano ai fini della formazione del reddito di lavoro autonomo – dette somme non debbano essere considerate imponibili ai fini IRPEF.
Di avviso diametralmente opposto è l’Agenzia delle Entrate che, facendo riferimento a quanto già specificato nella Risoluzione 7 dicembre 2007, n. 356/E, precisa che “le somme dirette a “risarcire” le spese sostenute dal professionista per la produzione del reddito rappresentano il “rimborso” di un costo che, in quanto inerente all’esercizio dell’attività professionale, … il professionista ha dedotto dal reddito di lavoro autonomo”. Secondo l’Agenzia, quindi, nel caso di specie occorre tenere conto, a nostro avviso correttamente, della strettissima “correlazione” tra spesa dedotta e successivo rimborso della stessa.
Ancora più chiaro il secondo riferimento indicato nella risposta dell’Agenzia, ovvero il passaggio della Risoluzione 13 ottobre 2010, n. 106/E in cui prima viene chiarito che “costituiscono reddito di lavoro autonomo … non solo gli emolumenti sostitutivi di compensi ma anche il rimborso di costi che hanno concorso alla formazione del reddito in quanto deducibili” e poi che per “ragioni di simmetria impositiva” il rimborso delle suddette spese “deve ugualmente essere assoggettato ad imposizione”.
Per tali ragioni, conclude l’Agenzia, il rimborso dei canoni pagati e dedotti dal professionista concorre alla formazione del reddito dello stesso nell’anno in cui viene percepito, “in quanto rimborso di spese inerenti l’esercizio dell’attività professionale svolta”.