In base ad alcune interpretazioni all’art. 46, comma 4, del D. Lgs. n. 101/2020, confermato dal D. Lgs n. 203/22, l’ISIN può accedere ai dati che richiede alla categoria degli Odontoiatri direttamente dalle ARPA/ANPA territorialmente competenti. Per questo motivo ANDI ritiene che non sia in linea con l’intero assetto normativo imporre di comunicare i dati entro il 31.03.2023.
La normativa è, peraltro, chiara nel ribadire quelli che sono gli obblighi che la categoria già assolve con le comunicazioni all’ARPA/APPA, al Comando dei Vigili del Fuoco e agli organi del SSN, come previsto all’art. 46, comma 2, del D. Lgs. n. 101/2020. Di conseguenza ANDI ha invitato formalmente l’ISIN (Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione) ad attivarsi per ottenere i dati allo SNPA – Sistema Nazionale per la protezione dell’ambiente, Ente di raccordo delle ARPA/APPA territoriali.
ANDI quindi ha segnalato che questo adempimento ed il conseguente aggravio burocratico risultano incomprensibili in quanto tutti i dati richiesti sono già in possesso alla Pubblica Amministrazione (PA), poiché correlati alle comunicazioni dovute in caso di installazione/dismissione di apparecchiature radiologiche secondo le normative pregresse al D. Lgs 101/20.
Saranno forniti tempestivi aggiornamenti degli eventuali sviluppi a seguito della risposta attesa a riguardo.