La Legge di Bilancio 2026 (n. 199 del 30 dicembre 2025) ha esentato i produttori iniziali di rifiuti pericolosi non organizzati in forma di enti o imprese, a cui si applicano le disposizioni dell’art. 190, comma 6 e quindi esentati dall’obbligo del registro di carico e scarico, alla iscrizione al RENTRI. Nel caso di interesse della categoria, tutti gli studi odontoiatrici monoprofessionali/associati.
Indicazioni per i vari soggetti interessati:
- Per chi si è iscritto al RENTRI ma rientra nei soggetti esclusi dalla Legge 30 dicembre 2025 n. 199.
La cancellazione è possibile presentando apposita pratica tramite l’area operatori del portale RENTRI entro il primo trimestre del 2026 (31 marzo 2026).
Se la pratica non viene fatta nei termini previsti (dopo il 31 marzo 2025) la cancellazione sarà soggetta alla disciplina ordinaria (art. 12, comma 6 e 7 del DM n. 59/2023) diventando efficace nell’anno solare successivo.
In ogni caso non è previsto il rimborso di quanto versato. - Per chi è esentato dalla iscrizione al RENTRI. Ci sono due modalità per emettere il FIR (Formulario di Identificazione dei Rifiuti) che, comunque, rimane cartaceo:
a) delegare la emissione del FIR al trasportatore in base all’art. 5, comma 3 del DM n.59/2023;
b) registrarsi all’area riservata del RENTRI “produttori di rifiuti non iscritti” per produrre, vidimare e gestire il FIR in formato cartaceo conforme al nuovo modello a decorrere dal 13 febbraio 2025. - Per chi è tenuto alla iscrizione al RENTRI, ovvero produttori iniziali di rifiuti pericolosi organizzati come enti o imprese (nel nostro caso STP o SRL odontoiatriche).
L’art. 13 del D.L. del 31 dicembre 2025, n. 200, convertito in legge n. 26 del 27 febbraio 2026, in vigore dal 01 marzo 2026, dispone quanto segue:
a) fino al 15 settembre 2026 il FIR può essere emesso in formato cartaceo in alternativa al formato digitale;
b) le sanzioni relative alla mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei contenuti dei FIR si applicano a decorrere dal 15 settembre 2026.










