La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha stabilito, con le delibere di giugno 2020 e febbraio 2021, che il termine ultimo per gli adempimenti in tema di obbligo formativo ECM per i trienni 2014-2016 e 2017-2019 vanno espletati entro e non oltre il 31 dicembre 2021.
Come stabilito al par. 3.7 del “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario”, è stato consentito di completare il conseguimento dei crediti formativi relativi al triennio 2014–2016 con crediti ECM conseguiti entro il 31/12/2019, nella misura massima del cento per cento del proprio obbligo formativo, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.
Lo spostamento può essere esercitato autonomamente dal professionista, entro e non oltre la data del 31/12/2021, accedendo con le proprie credenziali all’area riservata del portale Co.Ge.A.P.S. (Clicca QUI) oppure attraverso l’APP CoGeAPS scaricata sul proprio cellulare. Si ricorda che per l’accesso è necessario lo SPID.
Il 31.12.2021 scade anche il termine utile per spostare e recuperare eventuali crediti non acquisiti nel triennio 2017-2019 con le stesse modalità.
Coloro che si avvalgono di tali disposizioni, non sono applicate le riduzioni previste dal Manuale al par.1.1., punti 1 e 2, nello specifico:
- una riduzione di 30 crediti dell’obbligo formativo 2020-2022 per i professionisti che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150;
- una riduzione di 15 crediti dell’obbligo formativo 2020-2022 per i professionisti che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 80 e 120.
Riguardo alla possibilità di spostamento dei crediti, si precisa che successivamente all’avvenuta certificazione dell’assolvimento dell’obbligo di formazione ECM da parte di Co.Ge.A.P.S., i crediti imputati al recupero dell’obbligo formativo potranno essere solo quelli acquisiti in eccedenza rispetto al quantum necessario per l’assolvimento dell’obbligo formativo individuale.
Fonte: FNOMCeO