Il 2 novembre scade il termine per il pagamento, all’agente di riscossione, delle somme maturate nel periodo di sospensione per Covid, per acquisire il diritto alla conservazione del piano di dilazione in essere all’8 marzo 2020. Occorre versare un importo almeno pari ad un numero di rate tali da rimanere sotto alle 18 rate complessive non versate.
Tutti i debitori che alla data del 22 ottobre 2021 erano decaduti dai piani di rateizzazione pendenti all’8 marzo 2020 sono riammessi ai medesimi piani, di diritto. Il pagamento delle somme sospese deve avvenire entro il 2 novembre 2021. La condizione per la decadenza delle stesse dilazioni è fissata in 18 rate non pagate.
Per la dilazione invece relativa alle rateazioni chieste dopo l’8 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la condizione di decadenza resta ferma a 10 rate non pagate. Dall’anno prossimo, a legislazione vigente, si ritorna al numero massimo di 5 rate non pagate.