Sistema per la registrazione e la comunicazione dei dati ai sensi del D. l. 101/2020



Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 22 ottobre scorso (Vedi QUI)dell’informativa dell’Ispettorato Nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), sono pervenute numerose richieste di chiarimento da parte di Soci relativamente agli obblighi per gli Odontoiatri derivanti dall’art.48 della legge 101/2020 “Registro delle sorgenti di radiazioni ionizzanti (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 85 e 86; legge 31 dicembre 1962, n. 1860 articolo 3; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 22, comma 3 e 4).”

A tal proposito trasmettiamo in allegato il documento trasmesso dall’ISIN (Vedi QUI), in seguito al quale è seguita la nota diramata dalla FNOMCeO che precisa l’esonero delle strutture pubbliche o private, studi odontoiatrici compresi, dall’obbligo di registrazione e comunicazione previsti dall’art. 48 del D. lgs. 101/2020 nelle more dell’emanazione dell’accordo di cui al comma 4 dello stesso articolo.